Disciplina
Il Legislatore ha previsto delle specifiche misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza, nonché delle donne che hanno adottato o hanno in affidamento un bambino, fino a 7 mesi di età del figlio.
Presupposto per l'operatività della norma è la comunicazione al datore di lavoro da parte delle lavoratrici del proprio stato di gravidanza o di madre di bambino con meno di 7 mesi di età, in mancanza della quale non si potrà ascrivere in capo al datore alcuna responsabilità.
Il datore di lavoro informato non può adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (art. 7, commi 1 e 2, T.U.). Per l'individuazione dei lavori considerati pericolosi, faticosi ed insalubri, ivi inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti, la norma rimanda all'elenco allegato allo stesso T.U. (Allegato A e Allegato B al T.U.).
Pertanto, per il periodo per il quale è previsto il divieto, la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni e lo stesso vale nel caso in cui sussistano i rischi richiamati nei citati Allegati o nel caso in cui i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la salute della donna (art. 7, commi 3 e 4, T.U.).
Il Ministero del Lavoro, con riferimento all'adibizione della lavoratrice ad altre mansioni quando non è possibile evitare rischi per la sua salute e sicurezza, ha precisato che nel caso in cui non vi sia possibilità di spostare la dipendente all'interno della stessa unità produttiva si può spostare la stessa presso un'altra sede dell'azienda a condizione che si trovi nello stesso comune e che l'interessata presti il proprio consenso (Risp. Interpello Min. Lav. 25-1865/2006).
In questi casi, la donna può essere adibita anche a mansioni inferiori a quelle abitualmente svolte, ma ha diritto alla retribuzione spettante per le mansioni precedentemente svolte nonché alla qualifica originale. Inoltre, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi (art. 7, comma 5, T.U.).
Infine, nel caso in cui la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo in esame, vale a dire sino al compimento del 7° mese di età del figlio (art. 7, comma 6, T.U.).
Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi specifici per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti e puerpere, ed in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, e ad informare le stesse sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate (artt. 11 e 12T.U.).