Finalità e misura del beneficio
Allo scopo di promuovere la conciliazione dei tempi, sostenere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e agevolare il rientro delle donne al lavoro dopo la maternità la Riforma Fornero ha introdotto per le lavoratrici madri la possibilità di usufruire di un contributo economico per l'acquisto di servizi per l'infanzia (art. 4, comma 24 lett. b della L. 92/2012).
Il successivo decreto di attuazione emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia prevede che, in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, la madre lavoratrice dipendente (o iscritta alla gestione separata) al termine del congedo di maternità e negli 11 mesi successivi possa richiedere, in alternativa al congedo parentale, un contributo di importo pari a 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi (art. 5, DM 22 dicembre 2012).
Il contributo economico può concretizzarsi nell'erogazione di un voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi di babysitting, oppure in una sovvenzione per il pagamento delle rette dovute agli asili nido, sia servizi pubblici sia servizi privati accreditati (Circolare INPS n. 48/2013). Le sovvenzioni per il pagamento delle rette, fino a concorrenza delle 300 euro mensili, sono direttamente corrisposte dall'INPS alle strutture interessate che si attengono alle istruzioni operative (Messaggio INPS 14870/2013).
Procedura di ammissione al beneficio, esclusioni e limitazioni
La procedura di ammissione al beneficio prevede l'emanazione di un bando di gara nazionale (primo bando del 14 giugno 2013) cui possono partecipare le lavoratrici con figli già nati e quelle che prevedano di partorire entro 4 mesi dalla scadenza fissata dall'INPS (art. 6, DM 22 dicembre 2012). Il beneficio è concesso fino ad esaurimento delle somme stanziate per ciascun anno di sperimentazione (20 milioni di euro per anno, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, art. 10, DM 22 dicembre 2012), sulla base di una graduatoria delle richiedenti che tiene conto della situazione economica del nucleo familiare (ISEE) e dell'ordine di presentazione della domanda (a parità di ISEE, prevale la domanda anteriore in ordine cronologico). L'INPS gestisce l'intera procedura e provvede a darne adeguata pubblicità attraverso i canali informativi disponibili, avendo cura di pubblicare la graduatoria entro 15 giorni dalla scadenza del bando.
Sono escluse dal contributo (art. 7, DM 22 dicembre 2012) le lavoratrici che siano già integralmente esentate dal pagamento dei servizi per l'infanzia (pubblici o privati in convenzione) o già usufruiscano dei benefici derivanti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 19, comma 3 del DL 223/2006, convertito in L 248/2006).
Le lavoratrici part-time sono ammesse al beneficio in misura riproporzionata sulla base dell'orario di lavoro ridotto, mentre quelle iscritte alla gestione separata possono fruirne sino a un massimo di 3 mesi.
La fruizione del contributo economico per ogni quota mensile richiesta comporta una riduzione corrispondente del periodo di congedo parentale a disposizione della madre lavoratrice ex art. 32 del TU. Pertanto è possibile fruire parzialmente del congedo parentale e parzialmente del beneficio economico nella misura del residuo non sostituito (artt. 9 e 4, DM 22 dicembre 2012).
Così come precisato per il nuovo congedo di paternità previsto dall'art. 4, comma 24 lett. a della L. 92/2012, anche il beneficio economico per le lavoratrici madri (art. 4, comma 24 lett. b della L. 92/2012) non è direttamente applicabile alle dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma richiede l'approvazione di un provvedimento apposito su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione (Dip. Funzione Pubblica, nota n. 8629/2013)...