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15.09.2014
Congedo Parentale
Documento

Definizione

Oltre al congedo di maternità obbligatorio, la legge riconosce alla madre lavoratrice e al padre lavoratore il diritto al congedo parentale (ex astensione facoltativa, art. 2 T.U.) ovvero prevede la facoltà di astenersi dal lavoro per un periodo ulteriore che, secondo la durata e le modalità di fruizione, può configurarsi come assenza retribuita in misura ridotta o come assenza non retribuita.

Condizioni e durata

Con modalità diverse hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e parasubordinati. Tra gli autonomi il diritto è riconosciuto solo alla madre lavoratrice, non invece al padre lavoratore autonomo.
Anche se dipendenti, non sono ammessi a godere del congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici a domicilio (
art. 61 del T.U.), gli addetti ai servizi domestici (art. 62 T.U.) e gli addetti ai lavori socialmente utili (art. 65 T.U.), per i quali è previsto solo il congedo per maternità o paternità e i permessi giornalieri (artt. 39e 40 T.U.).

Lavoratori dipendenti

Il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti che possono fruirne anche contemporaneamente (art. 32, comma 1):
­a. fino al compimento di 8 anni di età del bambino;

b. per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi.

Per incentivare la fruizione paterna del congedo parentale (e la condivisione dell'impegno di cura della prole) è introdotto un meccanismo premiale che prevede l'innalzamento del limite complessivo da 10 a 11 mesi nel caso in cui il padre vi faccia ricorso per un periodo di almeno 3 mesi (art. 32, comma 2 T.U.).
Nell'ambito del limite complessivo previsto per la coppia di genitori (10 o 11 mesi), il diritto al congedo parentale compete singolarmente:
1. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio, per una durata non superiore a 6 mesi da fruirsi in modo continuativo o frazionato;
­2. al padre lavoratore (art. 32, comma 1/b T.U.), a decorrere dalla nascita del figlio, per un periodo di regola non superiore a 6 mesi. Il congedo parentale del padre è però elevabile a 7 mesi quando lui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi (resta implicito che il congedo paterno di 7 mesi può essere esercitato solo quando l'astensione facoltativa della madre non superi i 4 mesi perché in questo caso il limite complessivo della coppia è elevato a 11 mesi). Il limite complessivo previsto per i due genitori non può comunque superare 11 mesi;

3. al genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato di 10 mesi (art. 32, comma 1/c T.U.).

Autonomi e parasubordinati

Il diritto al congedo parentale è stato riconosciuto dapprima per le lavoratrici autonome (art. 69 T.U., non invece ai padri lavoratori autonomi) e solo recentemente per i lavoratori a progetto e categorie assimilate (dall'art. 1 comma 788 della L. 296/2006, Legge Finanziaria per il 2007; Circolare INPS n. 137/2007). Per queste categorie di lavoratori sono previste condizioni di esercizio del diritto meno favorevoli rispetto a quanto prescritto per i lavoratori dipendenti. In particolare è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per una durata massima di 3 mesi da fruirsi entro l'anno di vita del bambino. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il diritto riconosciuto ai lavoratori a progetto deve ritenersi applicabile a tutti i professionisti iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011). Per approfondimenti sulle tutele previste per parasubordinati, autonomi, liberi professionisti etc., consulta la scheda sulla tutela della maternità-paternità nel lavoro non dipendente...