Evoluzione e disciplina
Le censure della Corte Costituzionale e gli interventi della giurisprudenza di merito in materia di congedo di maternità per i genitori adottivi ed affidatari hanno indotto il Legislatore a riconoscere la loro piena equiparazione con i genitori biologici.
Se in passato il congedo di maternità era riconosciuto nelle situazioni di adozione e affidamento con limiti piuttosto stringenti (in relazione alla durata, all'età del bambino e ai periodi di assenza legati alle procedure preadottive), a partire dalle modifiche introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art 2, L. 244/2007, commi 452-456 che sostituisce, abroga e modifica rispettivamente gli artt. 26, 27 e 31 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il regime attuale garantisce ai genitori adottivi e affidatari una protezione analoga a quella prima riservata dalla legge alla sola maternità naturale.
Nei casi di adozione, è riconosciuto un diritto all'astensione dal lavoro equivalente a quello previsto per il caso di paternità/maternità naturale. Ora anche i genitori adottivi hanno diritto ad un congedo di maternità o di paternità della durata massima di 5 mesi, fruibile alternativamente (art. 26 T.U. e art. 31 T.U.), e a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione. Il diritto all'astensione è riconosciuto anche se il minore abbia superato i 6 anni di età e anche nell'ipotesi in cui raggiunga la maggiore età durante il periodo di astensione (Circ. INPS 16/2008).
Nel caso di affidamento di minore, il congedo ha una durata massima di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento (art. 26 T.U., comma 6), in modo continuativo o frazionato (Circ. INPS 16/2008).
Termini e modalità di fruizione
Le modalità di fruizione del congedo di maternità o di paternità variano secondo la natura del procedimento di adozione (nazionale o internazionale).
Nel caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia (art. 26 T.U., comma 2). Per analogia con la maternità naturale, ai 5 mesi spettanti, che decorrono dal giorno successivo all'ingresso del minore nella famiglia, si deve aggiungere il giorno di ingresso (equiparato dall'INPS al giorno del effettivo del parto in base alla Circ. INPS 16/2008). Le stesse regole si applicano in caso di affidamento preadottivo, ma in questo caso l'eventuale provvedimento di revoca dell'affidamento fa venir meno il diritto al congedo e all'indennità e deve essere tempestivamente comunicato all'INPS. Se l'adozione è internazionale (art. 26 T.U., comma 3), il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia e in collegamento con gli adempimenti relativi alla procedura adottiva (permanenze all'estero per l'incontro col minore), ma comunque entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia (ai 5 mesi va aggiunto il giorno di ingresso in Italia). Nel caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale è prevista anche la possibilità, per entrambi i genitori, di usufruire di un congedo non retribuito della durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero, quando ciò sia richiesto per l'adozione o l'affidamento (art. 26 T.U., comma 4 e 5, e art. 31 T.U., comma 2 ). Nell'ipotesi eventuale di interruzione della procedura di adozione a causa dell'esito negativo degli incontri, il periodo trascorso all'estero prima dell'ingresso del minore in Italia è comunque riconosciuto come congedo di maternità, purché risulti idonea certificazione da parte dell'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione (Risp. Interpello Min. Lav. 39/2010).
Per fruire del congedo, il genitore adottivo deve presentare all'INPS e al datore di lavoro la domanda corredata dalla certificazione dell'Ente autorizzato all'adozione dalla quale risultino, oltre alla data di ingresso in famiglia del minore, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e l'avvio del procedimento di convalida dell'adozione o dell'affidamento presso il Tribunale italiano (Circ. INPS 97/2001).