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11.09.2014
Congedo di Paternità
Documento

Definizione

Il congedo di paternità è il diritto riconosciuto al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo pari alla durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei casi di impossibilità per la madre di prestare le necessarie cure al bambino, ovvero:

1. morte o grave infermità della madre;

2. abbandono del bambino da parte della madre;

3. affidamento del bambino al padre in via esclusiva (art. 28 T.U.).

Al padre spetta per tutto il periodo di congedo l'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione ed allo stesso è riconosciuto un diritto autonomo alla fruizione del congedo a prescindere dalla condizione lavorativa della madre (e dunque abbia diritto, o meno, al trattamento economico di maternità). Anche la durata del congedo di paternità, in caso di grave infermità della madre, deve essere pari a 5 mesi e non limitato ai 3 mesi successivi alla nascita (così innova rispetto al passato il Tribunale di Firenze con sentenza n. 1169/2009).

Congedo di paternità obbligatorio

Accanto al congedo riconosciuto dall'art. 28 T.U. in casi eccezionali, la nuova riforma del lavoro introduce, sulla spinta della direttiva n. 2010/18/UE e in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il congedo obbligatorio di paternità.

L'art. 4, comma 24/lett.a), L. 92/2012 prescrive infatti che, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente:

1. ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per 1 giorno;

2. ha inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (anche continuativi) previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

Per i giorni di congedo fruiti dal padre (1 obbligatorio che si aggiunge all'astensione obbligatoria della madre + 2 facoltativi in sostituzione della madre) è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera e della relativa contribuzione figurativa.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre in contemporanea al congedo della madre e solo per giorni, essendo esclusa la frazionabilità per ore (DM. 22 dicembre 2012, art. 1 comma 5).

Il congedo si applica anche ai padri adottivi e affidatari e il termine di 5 mesi decorre dall'ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione nazionale, o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

La disciplina del nuovo congedo di paternità (al pari delle nuove disposizioni in materia di voucher di maternità), non è invece direttamente applicabile ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sino all'approvazione di un provvedimento apposito su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione (Circ. INPS 40/2013; Dip. Funzione Pubblica, nota n. 8629/2013..

Il lavoratore padre è tenuto a comunicare l'astensione al datore di lavoro con un preavviso di 15 giorni e in forma scritta (anche attraverso sistemi gestionali aziendali). Alla comunicazione di volersi avvalere dei giorni di congedo facoltativo (2 gg.) dovrà allegare la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo a lei spettante per un numero di giorni equivalente.

Nelle more della telematizzazione della procedura di domanda le strutture territoriali dell'Inps e i patronati sono tenuti ad accettare le domande dei lavoratori presentate con il modello Sr136 (Mess. INPS 12129/2013).