Nella prospettiva di definire una fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno (compatibile con i limiti agli aiuti di Stato posti dagli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e con l'obiettivo specifico di sostenerne l'espansione occupazionale, l'art. 2 comma 1 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo, convertito con modificazioni in L. 106/ 2011) introduce un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.
La disposizione non si rivolge dunque alla promozione della sola occupazione femminile, ma alla inclusione nel mercato di categorie che presentano un più forte rischio di esclusione, senza distinzione tra i generi. Tuttavia, il provvedimento appare rilevante anche ai fini di incentivazione del lavoro delle donne. Infatti, nell'individuare le categorie di lavoratori incentivate attraverso la definizione neutrale dei soggetti eleggibili, l'incentivo si indirizza ad alcune condizioni rischio che sono tipicamente più frequenti nella popolazione femminile (cfr. di seguito, "lavoratori svantaggiati" n. 4 e 5: rischio caponucleo con persone a carico e rischio disparità uomo-donna).
In particolare (art. 2 comma 2 del D.L. n. 70/2011), il Legislatore riconosce ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori "svantaggiati" nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione.
Quando le nuove assunzioni a tempo indeterminato riguardino lavoratori "molto svantaggiati" il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.
Ai sensi dell'articolo 2, n.18, del Regolamento CE n. 800/2008 (richiamato dal Legislatore), per lavoratori svantaggiati devono intendersi:
1. lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
2. lavoratori privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
3. lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
4. lavoratori che vivano soli con una o più persone a carico;
5. occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna (più del 25% della disparità media) se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
6. membri di una minoranza nazionale con necessità di consolidare le conoscenze linguistiche e professionali per migliorare le possibilità di accesso ad un'occupazione stabile.
Ai sensi dell'articolo 2, n. 19, dello stesso Regolamento, per lavoratori molto svantaggiati si intendono coloro che siano privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Inizialmente fissato al 14 maggio 2012 (12 mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 70/2012, secondo l'art. 2 comma 2, vecchio testo), il periodo utile per effettuare le assunzioni agevolate nel Mezzogiorno è stato prolungato sino al 14 maggio 2013, grazie alle modifiche introdotte dall'art. 59 del D.L. n. 5/2012(convertito in L. n. 35/2012).
Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione entro 2 anni dalla data di assunzione e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP (art. 2 comma 6 del D.L. n. 70/2011).
L'incentivo decade se (art. 2 comma 7 del D.L. n. 70/2011):
1. il totale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione;
2. se i posti di lavoro non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (ovvero 2 per le PMI);
3. se sono accertate violazioni non formali, fiscali o contributive, che prevedano sanzioni non inferiori a 5.000 euro, violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché violazioni per cui siano emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.
Nei primi due casi, il datore è tenuto alla restituzione di quanto già fruito. Nell'ultimo la restituzione è dovuta dal momento in cui è commessa la violazione.