Il Decreto Salva Italia n. 201/2011
In una fase di particolare recrudescenza della crisi economica ed occupazionale il Legislatore è intervenuto con il D.L. 201/2011(c.d. Decreto Salva-Italia, convertito con modificazioni in Legge 214/2011) con l'obiettivo di promuovere non solo la creazione di nuova occupazione ma di fornire stimoli o incentivi capaci di orientare i datori di lavoro verso rapporti contrattuali stabili, o più durevoli, in relazione alle frange occupazionali maggiormente esposte al rischi della instabilità e precarietà lavoro, ovvero giovani under 30 e donne di ogni età.
Il Legislatore è intervenuto con un provvedimento articolato che, da un lato, agisce sulla leva fiscale per ridurre il costo del lavoro di donne e giovani (art. 2 commi 1 e 2, D.L. 201/2011) e, dall'altro, pone le basi per l'individuazione di interventi straordinari di incentivazione economica prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro (art. 24, comma 27 del D.L. 201/2011 ).
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
Al fine di favorire la ripresa di un mercato del lavoro che registra pesanti ripercussioni dal persistere della crisi economica nazionale, il D.L. 201/2011(c.d. Decreto Salva-Italia, convertito in Legge 214/2011) ha previsto una serie di agevolazioni fiscali legate al costo del lavoro.
In particolare prevede:
1. la deducibilità integrale dal reddito di impresa, ai fini del calcolo dell'IRPEF/IRES, (art. 2 comma 1, D.L. 201/2011) della quota imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente le spese per il personale dipendente e assimilato;
2. l'incremento delle deduzioni IRAP, già previste a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato e finalizzate alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale", per i datori di lavoro che impiegano, a tempo indeterminato, donne e giovani sotto i 35 anni (art. 2 comma 2, D.L. 201/2011).
Per effetto delle nuove previsioni le "deduzioni da cuneo fiscale", prima previste in misura forfetaria dall'art. 11, comma 1 lett. a) n.2, del D.Lgs. n. 446/1997, ricevono un sensibile incremento. Infatti, per chi impiega a tempo indeterminato donne e giovani di età inferiore ai 35 anni la deduzione passa da 4.600 a 10.600 euro. Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (ovvero dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'alleggerimento del cuneo fiscale per il lavoro di donne e giovani under 35 spetta a tutti i soggetti passivi IRAP, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore delle public utilities.
L'importo della deduzione forfetaria fruibile è ancora più elevato, e passa da 9.200 a 15.200 euro, per i soggetti IRAP domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (art. 11, comma 1 lett. a) n.3, del D.Lgs. n. 446/1997), che impieghino donne o giovani under 35 a tempo indeterminato. In questo caso l'agevolazione spetta ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore delle public utilities).
Le deduzioni sono da ragguagliare ai giorni di durata del rapporto di lavoro, nel corso del periodo d'imposta, e per i contratti part time sono da ridurre in misura proporzionale.
Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia
In attuazione dell'art. 24, comma 27 del D.L. 201/2011(convertito in Legge 214/2011), il Ministero del Lavoro, con DM 5 ottobre 2012, ha istituito il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne".
Il Decreto prevede, entro limiti temporali (31 marzo 2013) e di risorse ivi definiti, incentivi economici straordinari per promuovere "la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggior durata".
In particolare, per i datori di lavoro di giovani sino a 30 anni (non compiuti) o donne di qualsiasi età, prevede:
1. un incentivo pari a 12.000 euro, per chi stabilizza (trasformazione a tempo indeterminato) rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata, anche a progetto, e associazione in partecipazione ancora in corso o cessati nei 6 mesi precedenti (art. 2, comma 1 lett. a e art. 3 del DM 5 ottobre 2012);
2. un incentivo del valore di 3.000 euro, per ogni assunzione a tempo determinato (nel limite di 10 contratti per ciascun datore di lavoro) di durata non inferiore ai 12 mesi, che implichi un incremento della base occupazionale (art. 2, comma 1 lett. b) e art. 4, comma 1 del DM 5 ottobre 2012); il contributo è elevato a 4.000 euro se il contratto a tempo determinato ha durata superiore ai 18 mesi (art. 4, comma 2 lett. a), ovvero a 6.000 euro per durata superiore ai 24 (art. 4, comma 2 lett. b).
L'incentivo straordinario può essere richiesto per le trasformazioni o assunzioni avvenute tra la data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta ufficiale (17 ottobre 2012) e sino al 31 marzo 2013. Il contributo, corrisposto dall'INPS, spetta in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione all'incentivo (Circ. INPS 122/2012, Mess. INPS 8820/2013) e nei limiti delle risorse stanziate dal decreto.