Sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori over 50 e donne: misura e durata
La legge di riforma del lavoro (Legge n. 92/2012), nel rivolgere una speciale attenzione alle categorie a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro, prevede speciali incentivi per i datori di lavoro che provvedano all'assunzione di lavoratori over 50 (disoccupati da oltre 12 mesi), donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti) ovvero donne prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi se residenti in particolari aree del Paese.
L'incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (contributi sociali dovuti all'INPS e premi assicurativi dovuti all'INAIL) in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1. se il contratto di lavoro è a tempo determinato, il beneficio ha una durata di 12 mesi dall'assunzione (art. 4 comma 8 e 11, L. 92/2012);
2. se il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato, la riduzione è prolungata sino a 18 mesi (art. 4 comma 9 e 11, L. 92/2012);
3. se l'assunzione è effettuata direttamente con contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per la durata di 18 mesi (art. 4 comma 10 e 11, L. 92/2012).
Categorie di lavoratori socialmente svantaggiati eleggibili all'incentivo
Nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008 (art. 40), lo sgravio contributivo è rivolto alla promozione dell'occupazione di lavoratori socialmente svantaggiati (definiti all'art. 2, par. 18dello stesso regolamento)per i quali gli Stati Membri possono prevedere incentivi senza ricadere nell'obbligo di notifica degli aiuti di stato. In particolare, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12/18 mesi si applica alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:
1. uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Condizioni generali che escludono l'applicazione degli incentivi
Per garantire l'omogenea applicazione degli incentivi alle assunzioni ed evitare pratiche abusive o elusive, la riforma stabilisce in generale che questi non spettano se (art. 4 comma 12, L. 92/2012):
1. l'assunzione rappresenta adempimento di obbligo preesistente (derivante dalla legge o dal contratto collettivo);
2. l'assunzione è realizzata in violazione del diritto di precedenza (stabilito per legge o contratto collettivo) di un altro lavoratore licenziato o cessato;
3. il datore di lavoro (o l'utilizzatore in contratto di somministrazione) ha in atto sospensioni di lavoratori connesse a procedure di crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse rispetto ai lavoratori sospesi;
4. i lavoratori da assumere siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro (impresa) che abbia assetti proprietari coincidenti o collegati con il datore di lavoro che assume.